Art. 6.
(Canone ed affrancamento).

      1. Il canone enfiteutico, dovuto per usufrutto di terre civiche, è pari al reddito

 

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dominicale catastalmente determinato al momento della richiesta di legittimazione con riferimento alla data d'inizio della concessione o legittimazione.
      2. La regione può determinare un canone diverso, in relazione alla destinazione del terreno e alla qualifica di coltivatore diretto dell'usufruttuario.
      3. Il canone può essere affrancato, con delibera del consiglio comunale, su richiesta del richiedente interessato, moltiplicandone il valore per quindici.
      4. I canoni disciplinati dagli articoli 957 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali in materia comunque denominati ed a qualsiasi titolo dovuti per terreni aventi reddito dominicale per ciascuna particella inferiore a ventisei euro non hanno natura di diritto reale ma assumono quella di diritto di credito. Il competente ufficio tecnico erariale esegue d'ufficio le volture conseguenti alla trasformazione del diritto dell'enfiteuta in diritto di proprietà.